(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 30 del 29 luglio 2003)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Visto  l'Art.  53  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
31 agosto  1972,  n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige»,  ai sensi del quale il presidente della giunta
provinciale  emana,  con  proprio  decreto,  i regolamenti deliberati
dalla giunta;
    Visto  l'Art.  54,  comma  1,  punto  2, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale
spetta  la  deliberazione  dei regolamenti nelle materie che, secondo
l'ordinamento  vigente,  sono  devolute  alla  potesta' regolamentare
della provincia;
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 1462 di data
20 giugno  2003,  con  la quale sono state approvate le modificazioni
del  decreto  del presidente della giunta provinciale 1° agosto 1996,
n.  11-40/Leg.  (Modifica  del regolamento di attuazione dell'Art. 20
della  legge  provinciale  3 gennaio  1983,  n.  2,  come  sostituito
dall'Art.  14  della  legge  provinciale  14 febbraio  1982,  n. 10 e
modificato dall'Art. 62 della legge provinciale 10 settembre 1993, n.
26,  concernente  la realizzazione o l'acquisto di opere d'arte negli
edifici pubblici);
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Sostituzione  del  titolo  del  decreto  del  presidente della giunta
              provinciale 1° agosto 1996, n. 11-40/Leg.
    1.  Il titolo del decreto del presidente della giunta provinciale
1° agosto   1996,   n.   11-40/Leg.   e'   sostituito  dal  seguente:
«Regolamento  di  attuazione  dell'Art.  20  della  legge provinciale
3 gennaio  1983,  n.  2, concernente la realizzazione o l'acquisto di
opere d'arte negli edifici pubblici».