(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 29 luglio 2003) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'Art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; Visto l'Art. 54, comma 1, punto 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti nelle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare della provincia; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1462 di data 20 giugno 2003, con la quale sono state approvate le modificazioni del decreto del presidente della giunta provinciale 1° agosto 1996, n. 11-40/Leg. (Modifica del regolamento di attuazione dell'Art. 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come sostituito dall'Art. 14 della legge provinciale 14 febbraio 1982, n. 10 e modificato dall'Art. 62 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, concernente la realizzazione o l'acquisto di opere d'arte negli edifici pubblici); E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Sostituzione del titolo del decreto del presidente della giunta provinciale 1° agosto 1996, n. 11-40/Leg. 1. Il titolo del decreto del presidente della giunta provinciale 1° agosto 1996, n. 11-40/Leg. e' sostituito dal seguente: «Regolamento di attuazione dell'Art. 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, concernente la realizzazione o l'acquisto di opere d'arte negli edifici pubblici».